sabato 11 giugno 2011

mutuo per la prima casa è single

Da una mirata indagine condotta da Mutui.it si evince che la maggioranza dei cittadini italiani che richiedono un mutuo per la prima casa è single. La realizzazione personale concretizzata dalla casa di proprietà sembra non coincidere con la stabilità affettiva.

Mutuo Surroga

La portabilità del mutuo si concretizza nella possibilità per un mutuatario di "stipulare" presso altro istituto un nuovo contratto di mutuo, ad estinzione del mutuo originario, senza nuova iscrizione ipotecaria ma "trasferendo" la garanzia reale originaria a favore della Banca subentrante attraverso il meccanismo del mutuo surroga nelle garanzie originarie per volontà del debitore. (exArt. 1202 CC)


VINCOLI:

1) Ipoteca di primo grado formale;
2) L'importo del mutuo non può eccedere il debito residuo;
3) I richiedenti devono essere i medesimi intestatari del mutuo da sostituire;
4) Tutte le altre caratteristiche possono variare: durata, tipo tasso, spread, piano ammortamento e periodicità rate.


VANTAGGI:

Nessuna penale Nessuna penale per l'estinzione del vecchio mutuo;

Assenza imposta sostitutiva Assenza di imposta sostitutiva (0,25% prima casa - 2% seconda casa);

Azzeramento istruttoria Azzeramento istruttoria e spese iniziali bancarie;

Rimborso per le spese notarili Rimborso per le spese notarili.

L'operazione di surroga è a zero costi per il Cliente (Decreto Bersani)

L'indicatore sintetico di costo

L'ISC (indicatore sintetico di costo) è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.

ESEMPIO:
una banca propone un mutuo di 120.000 Euro in 25 anni al tasso del 5,50% con rata mensile di 736,90;

- Spese di istruttoria Euro 250,00
- Spese di perizia Euro 250,00
- Netto Erogato 119.500 (mutuo - spese iniziali)

- Ass. incendio e scoppio Euro 2,28 mensili
- Rata reale 739,18 (rata + assicurazione)

Il nostro ISC (ex Taeg) calcolato su un capitale di Euro 119.500 con pagamento di una rata mensile di Euro 739,18 è del 5,716%.
Come è possibile notare l'ISC del nostro mutuo è nettamente superiore al tasso o TAN pubblicizzato dalla banca.

L'ISC è un ottimo indicatore utilizzato per confontare i mutui della varie banche e per scegliere il mutuo più conveniente.
Il suo valore è inserito nel Prospetto europeo standardizzato (Esis) che le banche aderenti al codice di condotta europeo forniscono su richiesta dei clienti.

L'indicatore sintetico di costo comprende le seguenti spese:
1) il rimborso del capitale
2) il pagamento degli interessi
3) le spese di istruttoria
4) le spese di perizia
5) le spese di incasso rata
6) le spese di assicurazione imposte dal creditore
7) ogni altra spesa connessa all'operazione di finanziamento
Calcolo Taeg - Isc

 

Il mutuo casa

Il mutuo è un contratto di prestito (articolo 1813 del codice civile) che consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante che di solito è una banca) ad un altro soggetto (mutuatario), con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire nel tempo la stessa somma di denaro aumentata degli interessi maturati.
Il mutuo è ipotecario quando a garanzia della somma ricevuta viene iscritta un’ipoteca sull’immobile volta a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza. In considerazione della forte valenza sociale collegata all’acquisto e/o costruzione dell’abitazione principale, la normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d’imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della casa.
Mutuo Casa
A favore di chi accende un mutuo per l’acquisto della casa è concessa una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati e dei relativi oneri accessori.
La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.
L’attuale disciplina prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.
La detrazione d’imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti ma per fruirne è opportuno verificare che ricorrano tutti i requisiti e le condizioni previste che saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi.

Mutui per la ristrutturazione della casa

Il mutuo ristrutturazione prima casa rappresenta la soluzione ideale per quanti intendono acquistare una casa sulla quale intervenire con accorgimenti tecnici e strutturali, oppure per chi desidera effettuare qualche miglioria al proprio appartamento già di proprietà.
Attraverso la richiesta di un mutuo per la ristrutturazione della prima casa è possibile accedere a soluzioni di finanziamento estremamente personalizzate rivolte alla realizzazione di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’immobile in oggetto.
La gamma di prodotti mutuo destinati alla ristrutturazione è molto vasta e le proposte non variano di molto rispetto a mutui destinati all’acquisto della casa. La principale differenza sta nella documentazione richiesta al momento della domanda di mutuo. I mutui prima casa, compresi quelli per la ristrutturazione, possono essere a tasso fisso (con rata costante per l’intera durata del prestito), a tasso variabile, con cap, a rata costante e durata variabile, oppure a tasso misto.
Ogni cliente può così valutare la soluzione di finanziamento immobiliare ideale sulla base delle proprie capacità di spesa: optare per una rata fissa e ottimizzare la pianificazione del prestito, oppure sfruttare le opportunità di un mutuo variabile.
Per richiedere un mutuo ristrutturazione prima casa è necessario allegare alla domanda l’intera documentazione relativa al tipo di intervento preventivato. La procedura è la medesima di una tradizionale domanda di mutuo (richiesta, valutazione di fattibilità, stipula del contratto ed erogazione), ma cambiano le modalità di accesso.
Per i mutui ristrutturazione prima casa, infatti, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di prestito il preventivo di spesa per le opere da realizzare (in caso di semplice manutenzione ordinaria) mentre sarà necessario inoltrare all’istituto anche alla banca anche il progetto architettonico, la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) nel caso le opere siano definite di manutenzione straordinaria.
Per il mutuatario che abbia preventivato interventi catalogati come grandi opere (nuove costruzioni, ampliamenti) è richiesta anche la relativa concessione edilizia. Per i mutui ristrutturazione prima casa sono previsti contributi e sgravi fiscali (ad esempio la detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori).

Requisiti per le detrazioni fiscali sul mutuo

Requisiti per le detrazioni fiscali sul mutuo

Anzitutto la detrazione fiscale può essere fatta solo per il mutuo ipotecario. Sono esclusi prestiti o aperture di credito ipotecario anche se destinati all’abitazione. Inoltre si possono detrarre i costi relativi ai soli mutui destinati a:
  • acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come box e cantine (non spetta alcuna detrazione in caso di mutuo per l’acquisto delle sole pertinenze);
  • costruzione dell'abitazione principale;
  • ristrutturazione totale dell'abitazione principale comprovata da concessione edilizia e tale da trasformare l’immobile;
  • sostituzione di altro mutuo detraibile  entro i  limiti del debito residuo del mutuo originale.
Per abitazione principale si intende quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Inoltre ricorda che:
  • in caso di mutuo per acquisto della casa l'immobile va adibito ad abitazione principale entro un anno dall'atto di mutuo pena la perdita definitiva della detraibilità (tranne in caso di trasferimento per motivi di lavoro subentrati dopo l'acquisto). Il periodo può essere esteso a due anni in caso di ristrutturazione documentata ma la detrazione spetta solo dal momento in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale.
  • in caso di mutui per costruzione o ristrutturazione il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi prima o dopo la data di inizio dei lavori e l'immobile va adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine degli stessi che devono concludersi nei termini previsti dalla concessione edilizia (salvo proroghe).
Nel momento in cui l’immobile non è più adibito a  prima casa cessa la detraibilità fiscale degli interessi e dei costi del mutuo (tranne nel caso di trasferimento per motivi di lavoro).

Mutuo prima casa e mutuo abitazione principale

Prima di tutto bisogna dire che il termine prima casa e abitazione principale sono due cose ben differenti che però la gente associa molto spesso; infatti il termine prima casa deve essere indicato per chi ha acquistato la sua prima casa e di conseguenza a livello fiscale risulti come primo immobile di proprietà acquistato; mentre nel caso di abitazione principale si intende la casa in cui si abita.
Logicamente acquistare una casa non è mai facile, soprattutto quando si tratta della nostra prima casa di proprietà, in cui poi si andrà a vivere; la maggior parte della gente, infatti tende ad allungare i tempi di acquisto della loro prima casa un po’ per soldi e un po’ per paura.
Proprio per questo motivo sono nati i mutui, i quali permettono al cliente di ricevere un prestito dalla banca e andare sul sicuro; il tutto per i mutui prima casa, avviene secondo agevolazioni, riduzioni e sconti per chi desidera andare a vivere da solo o con la propria famiglia nella loro prima e nuova casa.
Le agevolazioni consistono in riduzioni e sconti legati esclusivamente al prezzo e ai costi del mutuo casa, per via di notevoli detrazioni che lo stato concede. Infatti ad esempio quando si acquista casa bisogna sempre pagare varie spese, come ad esempio: le imposte di registro, l’ iva, ipoteca e l’ imposta catastale.

Mutuo casa di Banca Intesa San Paolo

Il Mutuo Domus Fisso è proposto da Banca Intesa San Paolo per acquisto della prima o della seconda casa, sua costruzione o ristrutturazione, e per la surroga di un precedente mutuo; per tutte queste finalità il Mutuo Domus Fisso eroga una cifra minima di 30.000€, senza limiti massimi fino alla copertura dell’ 80% del valore dell’ immobile messo in ipoteca.Per le sole finalità di acquisto prima casa e surroga di un altro mutuo, Mutuo Domus Fisso di Banca Intesa consente anche l’ erogazione di più dell’ 80% del valore dell’ immobile: tra l’ 80% ed il 95% la cifra minima richiedibile è di 30.000€, per mutui tra il 95% ed il 100% sale a 50.000€, con un limite massimo posto a 300.000€.






Il Mutuo Domus Fisso è proposto da Banca Intesa San Paolo per acquisto della prima o della seconda casa, sua costruzione o ristrutturazione, e per la surroga di un precedente mutuo; per tutte queste finalità il Mutuo Domus Fisso eroga una cifra minima di 30.000€, senza limiti massimi fino alla copertura dell’ 80% del valore dell’ immobile messo in ipoteca.
Per le sole finalità di acquisto prima casa e surroga di un altro mutuo, Mutuo Domus Fisso di Banca Intesa consente anche l’ erogazione di più dell’ 80% del valore dell’ immobile: tra l’ 80% ed il 95% la cifra minima richiedibile è di 30.000€, per mutui tra il 95% ed il 100% sale a 50.000€, con un limite massimo posto a 300.000€.

Il piano di ammortamento è stipulabile tra 5 e 30 anni per importi fino all’ 80% del valore dell’ immobile, tra 15 e 30 anni per importi di percentuale maggiore; il tasso è fisso e parametrato all’ indice europeo IRS secondo la durata.
In entrambi i casi, il Mutuo Domus Fisso di Intesa San Paolo consente di attivare l’ opzione di sospensione rata, ovvero la possibilità, per tre volte nel corso del piano di ammortamento, di sospendere fino a sei rate consecutive (in tali periodi, i tassi di interesse continueranno a venir calcolati).
Le spese di istruttoria e di perizia, prese in carico dalla banca in caso di surroga, sono per le altre finalità a carico del cliente; la polizza di assicurazione mutuo ProteggiMutuo è facoltativa.
Tramite questo link ufficiale avete la possibilità di trovare la filiale di Banca Intesa San Paolo a voi più vicina.

Moratoria banche-imprese

Moratoria banche-imprese

E' stato sigliato il 3 agosto 2009 l'accordo con l'Associazione  bancaria  italiana per favorire  l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese,  anche in  relazione  ai  tempi  di pagamento degli importi.
L'accordo prevede la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010.
La moratoria prevista dall'art.5 del decreto anticrisi ha l'obiettivo di  sostenere  le  piccole  e medie imprese in difficoltà finanziaria.
Per saperne di più:
- Il modulo per richiedere la sospensione dei pagamenti (pubblicato il 29 settembre 2009)
- Le banche aderenti (elenco aggiornato al 29 settembre 2009)
- L'accordo con Abi e Confindustria siglato il 3 agosto 2009;
- Il testo dell'art.5 come modificato dalla legge di conversione, corredato dei riferimenti normativi.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo, previsto dall'art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nasce con l'obiettivo di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell'assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n.192 e in vigore dal 2 settembre) prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, il Fondo rimborsa all'istituto di credito interessato i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondenti esclusivamente al "parametro di riferimento" del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
Per parametro di riferimento si intende, l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabileo bilanciato, il tasso IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.