sabato 11 giugno 2011

Il mutuo casa

Il mutuo è un contratto di prestito (articolo 1813 del codice civile) che consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante che di solito è una banca) ad un altro soggetto (mutuatario), con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire nel tempo la stessa somma di denaro aumentata degli interessi maturati.
Il mutuo è ipotecario quando a garanzia della somma ricevuta viene iscritta un’ipoteca sull’immobile volta a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza. In considerazione della forte valenza sociale collegata all’acquisto e/o costruzione dell’abitazione principale, la normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d’imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della casa.
Mutuo Casa
A favore di chi accende un mutuo per l’acquisto della casa è concessa una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati e dei relativi oneri accessori.
La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.
L’attuale disciplina prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.
La detrazione d’imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti ma per fruirne è opportuno verificare che ricorrano tutti i requisiti e le condizioni previste che saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi.