sabato 11 giugno 2011

Moratoria banche-imprese

Moratoria banche-imprese

E' stato sigliato il 3 agosto 2009 l'accordo con l'Associazione  bancaria  italiana per favorire  l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese,  anche in  relazione  ai  tempi  di pagamento degli importi.
L'accordo prevede la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010.
La moratoria prevista dall'art.5 del decreto anticrisi ha l'obiettivo di  sostenere  le  piccole  e medie imprese in difficoltà finanziaria.
Per saperne di più:
- Il modulo per richiedere la sospensione dei pagamenti (pubblicato il 29 settembre 2009)
- Le banche aderenti (elenco aggiornato al 29 settembre 2009)
- L'accordo con Abi e Confindustria siglato il 3 agosto 2009;
- Il testo dell'art.5 come modificato dalla legge di conversione, corredato dei riferimenti normativi.