lunedì 18 aprile 2011

Detrazione anche per immobili non abitazione principale?

Quando è possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non viene adibito ad
abitazione principale?
L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto e questa condizione deve
permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni,
non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi:
1. Trasferimento per motivi di lavoro: si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita
ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. La
detrazione non si perde se l'immobile viene locato.
2. Ricovero in case di cura: non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri
permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'immobile non venga
locato.
3. Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile,
la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di
un immobile costituente unica abitazione di proprietà.