mercoledì 6 aprile 2011

Estinzione anticipata mutuo

Le banche si tutelano da eventuali estinzioni anticipate concentrando gli interessi nelle prime rate che il mutuatario si troverà a pagare, in questo modo, con il passare del tempo, diventa sempre meno conveniente per il mutuatario estinguere in via anticipata il proprio debito.
L’ estinzione anticipata può essere invece conveniente in alcune situazioni, come nel caso in cui in presenza di un tasso variabile, si assista a delle variazioni del mercato monetario sfavorevoli  o desideri acquistare una nuova casa e quindi si abbia la necessità di accendere un nuovo mutuo.
Il mutuatario è tenuto a versare al mutuante un determinato importo monetario , questo viene calcolato percentualmente sul debito residuo che il mutuatario ha deciso di estinguere il mutuo in via anticipata. La banca a volte può affiancare alla penale di estinzione anticipata mutuo alcune spese di chiusura del mutuo, il cui importo è fisso e generalmente piuttosto contenuto.
Quindi si dovrà dovrà tener conto dei costi associati a questa procedura nel caso in cui il mutuatario abbia la necessità di cancellare l’ipoteca sul bene immobile acquisito.

Come fare per richiedere l’estinzione anticipata del mutuo

La richiesta deve essere fatta alla propria banca, di solito nella filiale erogante, attraverso un modulo di prenotazione dei conteggi per la cessazione del rapporto.
L’estinzione anticipata è gratuita, come abbiamo detto in precedenza, per i nuovi mutui mentre risulta a pagamento, ma con penali ridotte rispetto al passato, per i mutui erogati precedentemente al Decreto Bersani.
La banca calcolerà la somma che deve essere corrisposta per chiudere il mutuo, tenendo conto del capitale da restituire, della parte di rata in fase di formazione e di eventuali spese.
Una volta fatto questo, l’importo da corrispondere sarà addebitato sul conto corrente e sarà fornita la documentazione relativa al completo pagamento del mutuo.

Il Decreto Bersani

Il mutuatario, in base all’art. 40 del Testo Unico Bancario, ha la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito, sia totalmente che parzialmente.
Grazie al decreto Bersani bis, chi ha la possibilità di chiudere anticipatamente un mutuo acceso dopo il 2 febbraio 2007 non è soggetto al pagamento di alcuna penale (a beneficio dell’istituto finanziatore). Se si desidera estinguere parzialmente il proprio prestito, si versa la somma di denaro utile a ridurre la parte restante del finanziamento e la rata sarà nuovamente calcolata. Nel caso di estinzione totale si versa alla banca tutto il capitale residuo.
Per quanto riguarda, invece, i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, la legge prevede una riduzione delle panali previste da contratto.